Regione Piemonte

Torino, martedì 30 maggio 2023, 1404 visitatori

 

Regione Piemonte

Sei qui: Home COME FARE PER... DISPOSIZIONI DI ACCESSO PER VISITATOR E ACCOMPAGNATORI

Disposizioni di Accesso per lavoratori, pazienti, visitatori e accompagnatori IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2023

IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2023
avviso_utenza

In riferimento all'ordinanza del Ministro della Salute relativamente alle misure Covid che cita:
Art. 1.
1. Per le motivazioni in premessa, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.


2. Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 e nelle sale di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.
3. Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.
4. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
5. La decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l’accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle Direzioni Sanitarie e delle Autorità Regionali. Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022, in quanto l’art. 2-bis “Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie” del D.L. 22/04/2021, n. 52, come modificato dall’articolo 4 , comma 1 lett. b) del D.L. 23/07/2021, n. 105, D.L. 23/07/2021, n. 105, è stato abrogato dall'art. 7-ter, comma 2, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.  
6. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:  
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;  
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.  
7. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma.  Art. 2. 1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023.  
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.  
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.              

Tenuto conto della complessità Aziendale e della necessità che le Direzioni Sanitarie di Presidio, nelle more di eventuali disposizioni regionali, individuino le puntuali applicazioni presso ogni Ospedale, restano operative le attuali regole già in vigore che garantiscono la massima sicurezza per i pazienti, gli operatori e i visitatori, nelle more delle nuove indicazioni.

Rimangono pertanto ancora valide le disposizioni generali di seguito indicate:
- È fatto divieto di accedere e/o permanere nei locali aziendali ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C.
- È sempre raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Si dovrà indossare almeno la mascherina chirurgica, anche se è fortemente raccomandato l'utilizzo di una mascherina FFP2.

Ultimo aggiornamento ( Domenica 30 Aprile 2023 19:29 )
 
Torna indietro


Note Legali | Dichiarazione di accessibilità | Meccanismo di Feedback |Credits |Guida alla navigazione del sito | Cookie Policy

Copyright © 2023 A.O.U. Citta della Salute e della Scienza di Torino. Tutti i diritti riservati.
Sede legale: corso Bramante, 88 - 10126 Torino | Cod. fiscale - P. IVA: 10771180014.